| (Ruolo del gestore pubblico delle
telecomunicazioni).
1. Qualora non vi sia da parte dei concessionari di cui
alla presente legge la disponibilità dei collegamenti
necessari per la distribuzione del segnale sul territorio
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nazionale e regionale, il gestore pubblico delle
telecomunicazioni provvede ad assicurare tali collegamenti con
i mezzi trasmissivi più idonei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel
caso di collegamenti necessari alla realizzazione dei circuiti
di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonché per i collegamenti di tipo mobile eventualmente
necessari per la produzione e la distribuzione dei programmi
radiotelevisivi.
3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
determina con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le procedure per la realizzazione dei collegamenti da parte
del gestore pubblico delle telecomunicazioni e le relative
tariffe.
4. Successivamente al 1^ gennaio 1996 le disposizioni di
cui al presente articolo sono riferite anche ai soggetti,
diversi dal gestore pubblico, che eserciscono infrastrutture
di telecomunicazione.
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