| (Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti sul relativo schema, un regolamento
nel quale sono stabiliti le modalità e i criteri per il
rilascio delle concessioni, l'importo dei canoni di
concessione, gli standard tecnici di servizio nonché le
relative tariffe e condizioni di accesso e utilizzazione degli
impianti da parte della concessionaria pubblica e dei
concessionari radiotelevisivi privati nazionali e locali. Nel
regolamento sono altresì contenute le procedure per il
conferimento degli impianti, le procedure per la formulazione
della domanda di concessione e per il rilascio della stessa
nonché le procedure e le modalità di comunicazione delle
emittenti radiotelevisive locali
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che non intendono avvalersi delle società eventualmente
costituite a livello regionale.
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