| Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di
legge, si intende sottrarre al Governo il potere di nomina dei
vertici della Corte dei conti. L'innovazione proposta dovrebbe
risultare, con assoluta evidenza, opportuna e corretta sul
piano costituzionale nel rispetto del principio sancito
nell'ultimo comma dell'articolo 100 della Costituzione:
"La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti
(Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti
di fronte al Governo".
La soluzione prospettata intende realizzare per la
magistratura contabile il principio di autonomia e
indipendenza - già attuato, con norma costituzionale, per
quella ordinaria - con l'attribuzione di quel potere
all'organo di autogoverno. Tuttavia,
in considerazione dello stretto legame funzionale che
lega la Corte dei conti al Parlamento ("la Corte riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito", ai sensi dello stesso articolo 100), si ritiene
opportuno far partecipare alla nomina dei vertici della
magistratura contabile anche il Parlamento.
La forma di coordinamento, delineata nella norma proposta,
consiste nel far indicare dal Consiglio di presidenza, organo
di autogoverno della Corte dei conti, una rosa di candidati,
scelti tra i presidenti di sezione della stessa Corte,
all'interno della quale poi la Commissione parlamentare
prevista dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla
Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, composta dai presidenti e vicepresidenti del
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Senato e della Camera dei Deputati, sceglierà definitivamente
il presidente e il procuratore generale.
A questa Commissione l'articolo 8 del citato testo unico n.
1214 del 1934 attribuisce una speciale competenza in materia
disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei
conti.
Si è anche ritenuto, accogliendo le indicazioni che
provengono dall'interno della magistratura e dagli studiosi
della materia,
di rendere temporanei siffatti incarichi. Si
realizzerebbe così, a cominciare dai vertici, una forma di
assegnazione temporanea nei posti direttivi, auspicata da
tempo dagli organi di governo di tutte le magistrature e delle
relative Associazioni.
Alla scadenza, i magistrati di cui si tratta riprenderanno
a svolgere le funzioni di presidente di sezione, esercitate in
precedenza.
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