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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29957
DDL2466-0002
Progetto di legge Camera n. 2466 - testo presentato - (DDL12-2466)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2466. TESTIPDL
...C2466.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2466 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Con la presente proposta di
  legge, si intende sottrarre al Governo il potere di nomina dei
  vertici della Corte dei conti.  L'innovazione proposta dovrebbe
  risultare, con assoluta evidenza, opportuna e corretta sul
  piano costituzionale nel rispetto del principio sancito
  nell'ultimo comma dell'articolo 100 della Costituzione:
    "La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti
  (Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti
  di fronte al Governo".
    La soluzione prospettata intende realizzare per la
  magistratura contabile il principio di autonomia e
  indipendenza - già attuato, con norma costituzionale, per
  quella ordinaria - con l'attribuzione di quel potere
  all'organo di autogoverno.  Tuttavia,
  in considerazione dello stretto legame funzionale che
  lega la Corte dei conti al Parlamento ("la Corte riferisce
  direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
  eseguito", ai sensi dello stesso articolo 100), si ritiene
  opportuno far partecipare alla nomina dei vertici della
  magistratura contabile anche il Parlamento.
    La forma di coordinamento, delineata nella norma proposta,
  consiste nel far indicare dal Consiglio di presidenza, organo
  di autogoverno della Corte dei conti, una rosa di candidati,
  scelti tra i presidenti di sezione della stessa Corte,
  all'interno della quale poi la Commissione parlamentare
  prevista dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla
  Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
  n. 1214, composta dai presidenti e vicepresidenti del
 
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  Senato e della Camera dei Deputati, sceglierà definitivamente
  il presidente e il procuratore generale.
    A questa Commissione l'articolo 8 del citato testo unico n.
  1214 del 1934 attribuisce una speciale competenza in materia
  disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei
  conti.
    Si è anche ritenuto, accogliendo le indicazioni che
  provengono dall'interno della magistratura e dagli studiosi
  della materia,
  di rendere temporanei siffatti incarichi.  Si
  realizzerebbe così, a cominciare dai vertici, una forma di
  assegnazione temporanea nei posti direttivi, auspicata da
  tempo dagli organi di governo di tutte le magistrature e delle
  relative Associazioni.
    Alla scadenza, i magistrati di cui si tratta riprenderanno
  a svolgere le funzioni di presidente di sezione, esercitate in
  precedenza.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2466 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2466 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=246600 00 FASCIDC=12DDL2466 SORTNAV=0246600 000 00000 ZZDDLC2466 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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