| (Progetti per lavori socialmente e
ambientalmente utili e corsi di formazione).
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, le amministrazioni del
settore statale e gli enti locali e regionali che hanno
necessità di attivare lavori socialmente ed ambientalmente
utili o corsi di formazione ad essi connessi, ne elaborano i
progetti e li presentano alle commissioni regionali per
l'impiego, competenti per territorio.
2. In ogni regione la commissione regionale per l'impiego
vigila, mediante un apposito nucleo di valutazione al quale
partecipano i rappresentanti dei Ministeri interessati, sui
progetti presentati e, sulla base dei criteri di priorità
stabiliti triennalmente dal CIPE, delibera la graduatoria dei
progetti da finanziare.
3. Ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al comma
2, le commissioni regionali per l'impiego danno priorità:
a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad
attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante
apposita preparazione professionale dei giovani, risultati
suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
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c) ai progetti che consentono di conseguire
risultati permanenti di recupero e miglioramento di fruibilità
del bene oggetto dell'intervento.
4. I progetti sono formulati secondo un modello approvato
dal CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione
relativa alla autorizzazione rilasciata dalle competenti
amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro
attuazione, e devono in ogni caso indicare:
a) l'impresa responsabile dell'attuazione del
progetto;
b) il numero e la qualifica dei lavoratori da
impiegare nello svolgimento delle iniziative nonché
l'eventuale attività formativa;
c) l'area dell'intervento, le modalità della sua
attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere
inferiore a sei mesi e superiore a tre anni, salvo quanto
previsto dal comma 5;
e) l'onere finanziario complessivo connesso alla
realizzazione dell'intervento, illustrato analiticamente anche
con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere
del quale si chiede il finanziamento, per le regioni e gli
enti locali, non deve essere superiore, nel complesso, a lire
10 miliardi salvo autorizzazione del CIPE;
f) le istituzioni competenti per materia e
territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del
progetto e nella sua attuazione;
g) il numero e la qualificazione professionale dei
dipendenti preposti all'attuazione dell'iniziativa, tenuti ad
attestare lo svolgimento dell'attività da parte di singoli.
5. I progetti sono prorogabili oltre il primo triennio
sulla base di una valutazione
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accurata dell'esperienza svolta e dei risultati
prodotti da parte del CIPE di intesa con la commissione
centrale per l'impiego.
6. Ogni ente pubblico di cui al comma 1 che si è avvalso di
lavori socialmente ed ambientalmente utili, è tenuto a
presentare, entro il 20 dicembre di ogni anno, una relazione
alla commissione regionale per l'impiego circa:
a) lo stato del progetto finanziato;
b) il numero di utenti beneficiari del servizio
attivato;
c) le modalità di impiego dei lavoratori nel
servizio attivato;
d) l'entità dei finanziamenti utilizzati.
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