| 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, si applica ai dipendenti civili dello Stato e degli
enti pubblici non economici, i cui limiti di età per il
collocamento a riposo o fuori ruolo non siano superiori ai 65
anni. I dipendenti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano in servizio ai sensi dal citato articolo
16 sono collocati a riposo al compimento di un anno di
permanenza oltre i limiti di età.
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