| Onorevoli Colleghi! -- Le disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa economica, introdotte con
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, rispondevano
a una forte domanda di incentivazione.
Il provvedimento ha dato qualche frutto come già risulta
dai primi dati disponibili.
In tale provvedimento è di particolare rilievo l'articolo
1, a cui si deve, per il triennio 1994-1996, l'introduzione di
un regime fiscale sostitutivo in favore di persone fisiche che
accedano all'attività imprenditoriale in situazioni meritevoli
di sostegno. Tale regime fiscale sostitutivo, pur nella sua
piena apprezzabilità, presenta tuttavia natura transitoria,
mentre le ragioni della sua utilità parrebbero permanenti. Per
altro verso alcuni elementi di disciplina si traducono in
limiti di efficacia
(ci si deve riferire in particolare alla norma secondo cui
"le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in
regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti
negativi deducibili per le controparti").
Si ritiene pertanto opportuno ripresentare la normativa in
oggetto, perfezionandola attraverso le due seguenti
modificazioni:
a) la soppressione dell'elemento di
transitorietà;
b) la soppressione della indeducibilità, per le
controparti, dei corrispettivi per cessioni di beni e servizi
effettuati in regime sostitutivo.
Permane invero qualche perplessità sul fatto che il
provvedimento comporta la sostituzione anche di imposte locali
quali
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l'ICI, l'ICIAP, la TOSAP; questo profilo parrebbe ledere
l'autonomia impositiva dei comuni, soprattutto nel caso in cui
non sono previsti interventi compensativi.
Si ritiene tuttavia che si possa, tuttora, non individuare
una pur auspicabile misura compensativa, la quale merita di
essere più adeguatamente tenuta in considerazione nell'ambito
dell'ineludibile riforma della fiscalità municipale, così come
assai efficacemente impostata nel libro bianco redatto a cura
dell'onorevole Tremonti in qualità di Ministro delle
finanze.
A parte quest'ultimo profilo riguardante la fiscalità
municipale - profilo che troverà superamento non appena, come
necessario, il sistema tributario italiano evolverà nel quadro
dei princìpi del federalismo fiscale - si confida che risulti
evidente l'utilità della proposta qui formulata, nei confronti
della quale vi è larga attesa da parte di tutti coloro che,
precipuamente nei primi anni di attività, hanno soprattutto
bisogno di elementi di certezza e di semplificazione nei
rapporti con il fisco.
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