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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29964
DDL2468-0003
Progetto di legge Camera n. 2468 - testo presentato - (DDL12-2468)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2468. TESTIPDL
...C2468.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2468 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente
  articolo compete per le iniziative produttive rintraprese dai
  soggetti che:
        a)  avendo età inferiore a 35 anni presentano per la
  prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini
  dell'imposta sul valore aggiunto;
        b)  fruiscono di trattamento di integrazione
  salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di
  vecchiaia o di anzianità;
        c)  sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25,
  comma 5, lettere  a)  e  b),  della legge 23 luglio
  1991, n. 223;
        d)  sono portatori di  handicap  ai sensi
  dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    2.  L'imposta sostitutiva è pari a 1 milione di lire per
  l'anno di inizio dell'attività, a 2 milioni di lire per il
  secondo anno e a 3 milioni di lire per il terzo anno e, se
  regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative
  all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di
  concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale
  per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta
  comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi
  ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche
  e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di
  attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul
  patrimonio netto delle imprese.
    3.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano
  se il costo complessivo dei beni materiali strumentali
  acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite di
  lire 300 milioni; in caso di superamento del limite nel corso
  dell'anno, il
 
                               Pag. 4
 
  regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire
  dalla data in cui il limite è stato superato e per lo stesso
  anno il contribuente è tenuto alla contabilità
  semplificata.
    4.  E' possibile avvalersi una sola volta del regime fiscale
  sostitutivo.
    5.  Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
 
DATA=950502 FASCID=DDL12-2468 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2468 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=010 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=246800 00 FASCIDC=12DDL2468 SORTNAV=0246800 000 00000 ZZDDLC2468 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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