| 1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente
articolo compete per le iniziative produttive rintraprese dai
soggetti che:
a) avendo età inferiore a 35 anni presentano per la
prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione
salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di
vecchiaia o di anzianità;
c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25,
comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio
1991, n. 223;
d) sono portatori di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. L'imposta sostitutiva è pari a 1 milione di lire per
l'anno di inizio dell'attività, a 2 milioni di lire per il
secondo anno e a 3 milioni di lire per il terzo anno e, se
regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative
all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di
concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale
per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta
comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di
attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul
patrimonio netto delle imprese.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
se il costo complessivo dei beni materiali strumentali
acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite di
lire 300 milioni; in caso di superamento del limite nel corso
dell'anno, il
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regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire
dalla data in cui il limite è stato superato e per lo stesso
anno il contribuente è tenuto alla contabilità
semplificata.
4. E' possibile avvalersi una sola volta del regime fiscale
sostitutivo.
5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
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