| Onorevoli Colleghi! -- Il testo unico approvato con
regio decreto n. 1611 del 1933, all'articolo 21, assegnava una
percentuale dei diritti ed onorari degli avvocati e
procuratori anche a tutti gli impiegati civili ed al personale
dell'Avvocatura dello Stato delle diverse carriere.
La legge n. 734 del 1973 ha abolito la corresponsione di
qualsiasi somma per indennità e compensi vari.
Tenuto conto che molte voci delle note spese si riferiscono
proprio al lavoro
svolto dai dipendenti civili (formazione dei fascicoli
di causa, scritturazione e copiatura di atti vari quali
sentenze, ordinanze, memorie difensive, corrispondenza,
eccetera), si propone l'approvazione della presente proposta
di legge, che non comporta oneri finanziari e che ripristina
la vecchia normativa sulla ripartizione, che prevedeva la
devoluzione di parte dei proventi in favore del personale
delle diverse qualifiche.
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