| 1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle
leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto
30 ottobre 1993, n. 1611, come sostituito dall'articolo 27
della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal
seguente:
"Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo
II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, da tutte le somme
divisibili, di cui al precedente comma e successivi, ogni
Avvocatura preleva una quota per costituire un fondo da
ripartire tra il personale fino al 9^ livello. Tale quota è
fissata nel 26 per cento delle somme divisibili ed è elevata
al 30 per cento se presti servizio personale di 8^ e 9^
livello. La ripartizione è effettuata ai sensi degli articoli
8 e seguenti del regolamento approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del 29 febbraio 1972".
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