| 1. Sono ammessi a godere dei contributi di cui all'articolo
1 i titolari di mutui in ECU contratti nel periodo compreso
tra il 1^ gennaio 1989 e il 17 settembre 1992 per l'acquisto
della prima casa, salvo quelle considerate "di lusso" ai sensi
della normativa vigente, o per l'esercizio di attività
imprenditoriali relative a piccole imprese del settore
industriale, del settore terziario, del settore primario,
compresi i coltivatori diretti, e del settore artigiano, con
fatturato realizzato non superiore a lire 4 miliardi nell'anno
1994, i quali abbiano convertito, entro centottanta giorni
dall'adozione del decreto del Ministro del
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tesoro di cui all'articolo 2, in un mutuo in lire il capitale
residuo del mutuo precedentemente contratto in ECU.
2. Per essere ammessi a godere del contributo, i soggetti
che si trovino nella condizione di cui al comma 1 devono
presentare domanda al Ministero del tesoro dalla quale
risulti, attraverso attestazioni delle banche interessate:
a) la data di stipula del mutuo ipotecario in
ECU;
b) la stipula di un nuovo mutuo ipotecario in lire
di ammontare pari al capitale residuo del mutuo in ECU al
momento della stipula del nuovo mutuo; il capitale residuo
verrà determinato sulla base di quanto stabilito dall'articolo
4;
c) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui
al comma 1.
3. Le domande sono esaminate dal Ministero del tesoro entro
novanta giorni dalla loro presentazione.
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