| 1. Il contributo, che non potrà superare, comunque, i 50
milioni di lire, è calcolato sul capitale residuo e
commisurato alla perdita di valore subita dal capitale
originario per effetto delle fluttuazioni di valore della lira
italiana nei confronti dell'ECU al momento della stipula del
nuovo mutuo, al netto del beneficio avuto dal mutuatario per
effetto della differenza tra mutuo in ECU e mutuo in lire;
tale contributo verrà determinato secondo criteri fissati nel
decreto di istituzione del fondo di cui all'articolo 1.
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