| 1. L'imposta sostitutiva di cui agli articoli 17 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni, già assolta con
riferimento ai contratti di mutuo in ECU erogati entro il 31
dicembre 1994
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per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo
13 bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto
dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.
473, assorbe ogni altra imposta o tassa dovuta in relazione
alla sostituzione, comunque effettuata entro il 31 dicembre
1995, della valuta di riferimento del mutuo originario od alla
ricontrattazione, entro la stessa data, della durata del mutuo
stesso, anche mediante stipula di un nuovo contratto di mutuo.
Resta comunque ferma la detraibilità in capo al mutuatario
degli oneri indicati nel citato articolo 13- bis del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
2. La stipula di nuovi mutui ipotecari in lire nei quali
siano convertiti, per il capitale residuo, i mutui contratti
in ECU di cui all'articolo 3 sono esenti da spese di
commissione bancaria e di estinzione del mutuo stesso se il
mutuo viene riacceso presso la stessa banca.
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