| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si provvede a carico dei fondi destinati all'edilizia
agevolata di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, per quanto concerne i dipendenti mutuatari assoggettati
alle disposizioni di cui all'articolo 10, primo comma, lettera
b), della citata legge n. 60 del 1963, e, per quanto
concerne gli altri mutuatari, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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