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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2998
DDL0182-0007
Progetto di legge Camera n. 182 - testo presentato - (DDL12-182)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C182. TESTIPDL
...C182.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. FONDO PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E IL RISANAMENTO AMBIENTALE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC182 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Lavoratori dipendenti impiegati in lavori
             socialmente e ambientalmente utili).
    1.  I lavori socialmente ed ambientalmente utili attivati
  devono avere caratteristiche di straordinarietà e non devono
  servire a coprire eventuali carenze di organico degli enti
  pubblici nello svolgimento delle proprie attività
  ordinarie.
    2.  I lavoratori impegnati nei lavori di cui al comma 1
  devono segnalare alla commissione regionale per l'impiego
  competente il loro eventuale utilizzo in mansioni non connesse
  al progetto ammesso al finanziamento.
    3.  L'ispettorato del lavoro, anche su richiesta della
  commissione regionale per l'impiego o delle organizzazioni
  sindacali, può compiere ispezioni presso gli enti per
  controllare le modalità di impiego dei lavoratori nell'ambito
  dei programmi di inserimento e la corrispondenza dell'attività
  svolta al programma approvato.
    4.  Le commissioni regionali per l'impiego, nella delibera
  di approvazione dei progetti di cui all'articolo 3,
  stabiliscono un imponibile di manodopera.
    5.  Ai posti di lavoro stabiliti dall'imponibile di
  manodopera di cui al comma 4 sono avviati i lavoratori che
  abbiano superato il diciottesimo anno di età e che vengano a
  trovarsi in una delle seguenti condizioni:
        a)  siano iscritti alle liste di mobilità;
        b)  siano disoccupati che risultino iscritti nella
  1ha classe del collocamento da almeno dodici mesi;
        c)  siano disoccupati che percepiscono un'indennità
  di disoccupazione;
        d)  siano ammessi al trattamento straordinario di
  integrazione salariale.
 
                              Pag. 10
 
    6.  La chiamata per partecipare ai lavori socialmente e
  ambientalmente utili è numerica al 50 per cento e avviene
  sulla base delle graduatorie stilate dalle sezioni
  circoscrizionali per l'impiego.  Le liste sono formate mediante
  la compilazione di schede individuali, conformi ad un modello
  predisposto dalla commissione centrale per l'impiego, che
  contengono dati anagrafici, informazioni relative al reddito,
  al nucleo familiare, al titolo di studio, ed ogni altro dato
  necessario per la formazione delle graduatorie.  L'indicazione
  di dati falsi comporta l'esclusione permanente da tali
  graduatorie.
    7.  Le liste di cui al comma 6 sono formate entro tre mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge e
  rinnovate semestralmente sulla base di criteri automatici, per
  stabilire le graduatorie.  Tali criteri devono tener conto del
  reddito individuale, dell'anzianità di iscrizione nella prima
  classe delle liste di collocamento e riservare alle donne, in
  ogni circoscrizione, una quota non inferiore al rapporto
  percentuale tra la componente femminile e il totale dei
  disoccupati in ciascun settore e qualifica.
    8.  Le attività previste dai programmi possono essere
  proposte solo a quei soggetti che risiedono nello stesso
  ambito territoriale circoscrizionale, delimitato ai sensi
  dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n.
  56.
    9.  Nel proporre attività di cui al comma 8 si deve tener
  conto delle eventuali professionalità preesistenti dei
  soggetti beneficiari, favorendone la salvaguardia e lo
  sviluppo.
    10.  I lavoratori in cui al comma 5 possono essere avviati
  ai programmi formativi concordati tra l'agenzia per l'impiego
  o la struttura sostitutiva di essa, di cui all'articolo 24
  della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e l'assessorato regionale
  competente, o altro organo regionale, nel rispetto della legge
  21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, delle
  leggi regionali in materia, nonché dei piani di formazione
  professionale adottati dalle regioni stesse.  Tali programmi
  possono essere formulati in modo da consentire l'accesso
 
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  ai finanziamenti della Comunità europea.  I programmi
  sono anche rivolti a recuperare l'evasione dall'obbligo
  scolastico in raccordo con le strutture centrali e periferiche
  del Ministero della pubblica istruzione.
    11.  Al termine della partecipazione ai corsi e alle
  attività previsti dagli articoli 2 e 3 e dal comma 10 del
  presente articolo, ove non sussista la possibilità di
  ulteriore iscrizione o avviamento, il lavoratore ha diritto a
  percepire le indennità ordinarie di disoccupazione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-182 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0182 TOTPAG=0013 TOTDOC=0010 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=007 PAGFIN=0011 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=018200 00 FASCIDC=12DDL0182 SORTNAV=0018200 000 00000 ZZDDLC182 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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