| (Lavoratori dipendenti impiegati in lavori
socialmente e ambientalmente utili).
1. I lavori socialmente ed ambientalmente utili attivati
devono avere caratteristiche di straordinarietà e non devono
servire a coprire eventuali carenze di organico degli enti
pubblici nello svolgimento delle proprie attività
ordinarie.
2. I lavoratori impegnati nei lavori di cui al comma 1
devono segnalare alla commissione regionale per l'impiego
competente il loro eventuale utilizzo in mansioni non connesse
al progetto ammesso al finanziamento.
3. L'ispettorato del lavoro, anche su richiesta della
commissione regionale per l'impiego o delle organizzazioni
sindacali, può compiere ispezioni presso gli enti per
controllare le modalità di impiego dei lavoratori nell'ambito
dei programmi di inserimento e la corrispondenza dell'attività
svolta al programma approvato.
4. Le commissioni regionali per l'impiego, nella delibera
di approvazione dei progetti di cui all'articolo 3,
stabiliscono un imponibile di manodopera.
5. Ai posti di lavoro stabiliti dall'imponibile di
manodopera di cui al comma 4 sono avviati i lavoratori che
abbiano superato il diciottesimo anno di età e che vengano a
trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) siano iscritti alle liste di mobilità;
b) siano disoccupati che risultino iscritti nella
1ha classe del collocamento da almeno dodici mesi;
c) siano disoccupati che percepiscono un'indennità
di disoccupazione;
d) siano ammessi al trattamento straordinario di
integrazione salariale.
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6. La chiamata per partecipare ai lavori socialmente e
ambientalmente utili è numerica al 50 per cento e avviene
sulla base delle graduatorie stilate dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego. Le liste sono formate mediante
la compilazione di schede individuali, conformi ad un modello
predisposto dalla commissione centrale per l'impiego, che
contengono dati anagrafici, informazioni relative al reddito,
al nucleo familiare, al titolo di studio, ed ogni altro dato
necessario per la formazione delle graduatorie. L'indicazione
di dati falsi comporta l'esclusione permanente da tali
graduatorie.
7. Le liste di cui al comma 6 sono formate entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e
rinnovate semestralmente sulla base di criteri automatici, per
stabilire le graduatorie. Tali criteri devono tener conto del
reddito individuale, dell'anzianità di iscrizione nella prima
classe delle liste di collocamento e riservare alle donne, in
ogni circoscrizione, una quota non inferiore al rapporto
percentuale tra la componente femminile e il totale dei
disoccupati in ciascun settore e qualifica.
8. Le attività previste dai programmi possono essere
proposte solo a quei soggetti che risiedono nello stesso
ambito territoriale circoscrizionale, delimitato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n.
56.
9. Nel proporre attività di cui al comma 8 si deve tener
conto delle eventuali professionalità preesistenti dei
soggetti beneficiari, favorendone la salvaguardia e lo
sviluppo.
10. I lavoratori in cui al comma 5 possono essere avviati
ai programmi formativi concordati tra l'agenzia per l'impiego
o la struttura sostitutiva di essa, di cui all'articolo 24
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e l'assessorato regionale
competente, o altro organo regionale, nel rispetto della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, delle
leggi regionali in materia, nonché dei piani di formazione
professionale adottati dalle regioni stesse. Tali programmi
possono essere formulati in modo da consentire l'accesso
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ai finanziamenti della Comunità europea. I programmi
sono anche rivolti a recuperare l'evasione dall'obbligo
scolastico in raccordo con le strutture centrali e periferiche
del Ministero della pubblica istruzione.
11. Al termine della partecipazione ai corsi e alle
attività previsti dagli articoli 2 e 3 e dal comma 10 del
presente articolo, ove non sussista la possibilità di
ulteriore iscrizione o avviamento, il lavoratore ha diritto a
percepire le indennità ordinarie di disoccupazione.
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