| 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con
il Ministro dei lavori pubblici, individua le opere specifiche
da realizzare ai sensi dell'articolo 1, assicura il
coordinamento delle azioni delle varie amministrazioni ed enti
interessati e determina i tempi e le modalità di esecuzione ed
ogni altro connesso adempimento al fine di completare le opere
entro il 1999.
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