| 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
stralciati dal piano triennale ANAS per il 1994-1996, al quale
sono apportate le conseguenti rettifiche.
2. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge valutato in complessivi 700 miliardi di lire, di cui 50
miliardi per l'anno 1995, 350 miliardi per il 1996 e 300
miliardi per il 1997, si provvede mediante
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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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