| 1. Le lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, sono sostituite dalle seguenti:
" e) "autorità responsabile del controllo degli
esperimenti": Ministero della sanità, Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e i
comitati ispettivi regionali;
f) "persona competente": chiunque sia in possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina
veterinaria, in scienze biologiche e naturali o in chimica e
tecnologie farmaceutiche;".
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