| 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal seguente:
"2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate
nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da
allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3- bis. L'utilizzazione degli animali non è
consentita nel campo della fabbricazione dei cosmetici, dei
detersivi, dei pesticidi e delle armi.
3- ter. La sperimentazione degli animali a scopo di
conseguire l'abilità manuale o a scopo didattico non è
consentita.
3- quater. Gli esperimenti sui cani, sui gatti e sui
primati non umani sono vietati".
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