| 1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116,
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la parola: "eseguiti" è sostituita dalla seguente:
"autorizzati".
2. All'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 116
del 1992, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito l'Istituto superiore di sanità, indica
con proprio decreto l'elenco di tutti i tipi di
sperimentazione sugli animali che possano essere sostituiti
con metodi di sperimentazione alternativi validi, nonché
l'elenco dettagliato dei relativi metodi alternativi già
esistenti e convalidati, aggiornandoli ogni sei mesi".
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La sperimentazione, nei casi ammessi ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, deve essere eseguita soltanto previa
anestesia generale o locale sotto il controllo tecnico del
direttore degli esperimenti, laureato in medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, biologia o scienze naturali, che ne è
responsabile a tutti gli effetti unitamente allo
sperimentatore che deve essere laureato in medicina e
chirurgia o medicina veterinaria".
4. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116, sono abrogati.
5. Il decreto di cui al comma 1- bis dell'articolo 4
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come
introdotto dal comma 2 del presente articolo, sarà emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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