| (Copertura finanziaria)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è finanziato con il
gettito dell'imposta di cui al capo II della presente legge ed
in particolare con la quota riservata di cui agli articoli 8 e
9.
Capo II
IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI
&&3Art. 7.
(Delega per l'istituzione
dell'imposta patrimoniale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale
ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto
acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i
valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;
b) ai fini del computo della base imponibile delle
imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono
considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio
italiano: depositi e valori mobiliari, beni di
tesaurizzazione, beni immobili,
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beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50
milioni di lire;
c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei
beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della
loro proprietà, devono essere accompagnati dalla
certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta
patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione
deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla
scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e
straordinaria;
d) viene definita una quota esente fino a lire 150
milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva
abitazione;
e) sono esenti le merci ed i beni strumentali
utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva,
commerciale e di servizio).
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