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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2999
DDL0182-0008
Progetto di legge Camera n. 182 - testo presentato - (DDL12-182)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C182. TESTIPDL
...C182.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. FONDO PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E IL RISANAMENTO AMBIENTALE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC182 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Copertura finanziaria) 
    1.  Il Fondo di cui all'articolo 1 è finanziato con il
  gettito dell'imposta di cui al capo II della presente legge ed
  in particolare con la quota riservata di cui agli articoli 8 e
  9.
                          Capo  II
                 IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI
                        &&3Art.  7.
                  (Delega per l'istituzione
                dell'imposta patrimoniale) 
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale
  ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti princìpi e
  criteri direttivi:
        a)  è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto
  acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i
  valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;
        b)  ai fini del computo della base imponibile delle
  imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono
  considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio
  italiano: depositi e valori mobiliari, beni di
  tesaurizzazione, beni immobili,
 
                              Pag. 12
 
  beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50
  milioni di lire;
        c)  il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei
  beni di cui alla lettera  b),  nonché l'attestazione della
  loro proprietà, devono essere accompagnati dalla
  certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta
  patrimoniale, pena la nullità dell'atto.  Tale certificazione
  deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla
  scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e
  straordinaria;
        d)  viene definita una quota esente fino a lire 150
  milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva
  abitazione;
        e)  sono esenti le merci ed i beni strumentali
  utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva,
  commerciale e di servizio).
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-182 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0182 TOTPAG=0013 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=011 PAGFIN=0012 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=018200 00 FASCIDC=12DDL0182 SORTNAV=0018200 000 00000 ZZDDLC182 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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