| 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'animale che durante l'esperimento, una volta passato
l'effetto dell'anestesia,
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sia costretto a sopportare dei dolori intensi che non
possono essere attenuati, deve essere immediatamente soppresso
con metodi eutanasici sotto il controllo del direttore
responsabile degli esperimenti anche se l'obiettivo principale
dell'esperimento non è stato conseguito".
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