| 1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, è inserito il seguente:
"Art. 7- bis. - 1. Le regioni, con propri
provvedimenti, istituiscono i comitati ispettivi regionali.
2. I comitati ispettivi sono presieduti da ispettori
regionali scelti tra i funzionari, laureati in medicina e
chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali
che svolgano la propria attività presso l'assessorato della
regione competente in materia di sanità, nominati
dall'assessore, e sono costituiti:
a) da due laureati in medicina veterinaria e due
laureati in medicina e chirurgia, designati dai rispettivi
ordini professionali;
b) da due rappresentanti designati dalle
associazioni riconosciute aventi come finalità la protezione
degli animali.
3. I comitati hanno una funzione di vigilanza e controllo
sugli stabilimenti autorizzati ad effettuare gli esperimenti
sugli animali.
4. I componenti dei comitati possono accedere separatamente
e senza preavviso ai locali dove si svolgono esperimenti,
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prendere visione dei registri e della documentazione relativa
agli esperimenti, nonché dei permessi e delle autorizzazioni;
hanno altresì facoltà di accedere a tutti gli stabilimenti di
allevamento e fornitori di animali di laboratorio.
5. I comitati comunicano al Ministero della sanità tutte le
irregolarità e trasgressioni alle disposizioni del presente
decreto, riscontrate durante le loro ispezioni. Possono
diffidare il titolare dell'autorizzazione a conformarsi alle
disposizioni stesse entro il termine di trenta giorni.
6. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nei
casi di sua competenza, può disporre, in caso di mancata
ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, la sospensione
dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno e, nei
casi più gravi, può disporre la revoca dell'autorizzazione
stessa.
7. I comitati pubblicano ogni anno un rapporto
sull'attività svolta relativamente alla regione di
competenza.
8. I componenti dei comitati durano in carica un anno e non
possono essere riconfermati per più di due volte
consecutive".
2. I provvedimenti delle regioni, di cui al comma 1
dell'articolo 7- bis del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono emanati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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