Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29992
DDL2473-0008
Progetto di legge Camera n. 2473 - testo presentato - (DDL12-2473)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2473. TESTIPDL
...C2473.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2473 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 116, è inserito il seguente:
    "Art. 7- bis.  - 1.  Le regioni, con propri
  provvedimenti, istituiscono i comitati ispettivi regionali.
    2.  I comitati ispettivi sono presieduti da ispettori
  regionali scelti tra i funzionari, laureati in medicina e
  chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali
  che svolgano la propria attività presso l'assessorato della
  regione competente in materia di sanità, nominati
  dall'assessore, e sono costituiti:
        a)  da due laureati in medicina veterinaria e due
  laureati in medicina e chirurgia, designati dai rispettivi
  ordini professionali;
        b)  da due rappresentanti designati dalle
  associazioni riconosciute aventi come finalità la protezione
  degli animali.
    3.  I comitati hanno una funzione di vigilanza e controllo
  sugli stabilimenti autorizzati ad effettuare gli esperimenti
  sugli animali.
    4.  I componenti dei comitati possono accedere separatamente
  e senza preavviso ai locali dove si svolgono esperimenti,
 
                               Pag. 6
 
  prendere visione dei registri e della documentazione relativa
  agli esperimenti, nonché dei permessi e delle autorizzazioni;
  hanno altresì facoltà di accedere a tutti gli stabilimenti di
  allevamento e fornitori di animali di laboratorio.
    5.  I comitati comunicano al Ministero della sanità tutte le
  irregolarità e trasgressioni alle disposizioni del presente
  decreto, riscontrate durante le loro ispezioni.  Possono
  diffidare il titolare dell'autorizzazione a conformarsi alle
  disposizioni stesse entro il termine di trenta giorni.
    6.  Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nei
  casi di sua competenza, può disporre, in caso di mancata
  ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, la sospensione
  dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno e, nei
  casi più gravi, può disporre la revoca dell'autorizzazione
  stessa.
    7.  I comitati pubblicano ogni anno un rapporto
  sull'attività svolta relativamente alla regione di
  competenza.
    8.  I componenti dei comitati durano in carica un anno e non
  possono essere riconfermati per più di due volte
  consecutive".
    2.  I provvedimenti delle regioni, di cui al comma 1
  dell'articolo 7- bis  del decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
  sono emanati entro trenta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2473 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2473 TOTPAG=0007 TOTDOC=0012 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=012 PAGFIN=0006 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=247300 00 FASCIDC=12DDL2473 SORTNAV=0247300 000 00000 ZZDDLC2473 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati