| 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole:
"oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purché la
specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta
allo scopo" sono soppresse.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogata.
| |