| 1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, le parole: "Ogni cane, gatto o primate
non umano", sono sostituite dalle seguenti: "Ogni animale da
esperimento".
2. Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: "i cani, i
gatti o i primati non umani", ovunque ricorrano sono
sostituite dalle seguenti: "gli animali da esperimento".
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