| Onorevoli Colleghi! -- Il reato d'incesto è stato
variamente regolato e sanzionato nei diversi sistemi penali.
L'attuale sistema penale non considera l'incesto, reato in
quanto tale, ma solamente quando si è concretato un "pubblico
scandalo". "Il pubblico scandalo" a cui fa riferimento
l'articolo 564 del codice penale, al capo II titolato "Dei
delitti contro la morale familiare" è considerato necessario
per il perfezionamento del reato. Esemplare, in senso
negativo, è la sentenza del tribunale di Rovereto, che ha
suscitato scalpore in tutto il Paese. Un padre che ha iniziato
ad usare violenza sulle due figlie quando queste erano ancora
piccole e non in grado di opporre resistenza, né di
comprendere il tenore degli atti che su di loro venivano
compiuti, è stato punito con la multa di 5 milioni per
figlia.
L'avvocato Rita Farinelli, a sostegno dell'appello delle
parti civili (le due figlie e la madre di queste) ha dovuto
espressamente chiedere l'attenzione del tribunale sulle
dichiarazioni rese dalle figlie, le quali hanno affermato di
essere state costrette dal padre ai congiungimenti carnali
contro la propria volontà ed alle testimonianze, che
confermavano implicitamente il mancato consenso delle figlie
ai rapporti sessuali imposti dal padre.
L'avvocato Farinelli sostiene che i giudici di primo grado
si sono lasciati fuorviare da quella parte di dottrina che
identifica il pubblico scandalo con la conoscenza dei fatti da
parte di tutti o di parte degli abitanti dei luoghi ove è
avvenuto l'incesto. Esistono, infatti, sentenze della
Cassazione che, pur dovendo considerare il nesso di causalità
tra il modo di
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comportarsi degli incestuosi ed il pubblico scandalo,
ritengono che tale comportamento non debba essere manifestato
direttamente in pubblico, ma che sia sufficiente che
particolari circostanze o situazioni di fatto siano
suscettibili di portare e portino in concreto la facile
divulgazione del "fatto" fuori dallo stretto ambito familiare.
E' evidente - da queste brevi considerazioni - che l'impianto
normativo in cui il reato d'incesto è inserito va
completamente modificato. Riteniamo che l'articolo 564 del
codice penale vada abrogato e che il reato d'incesto sia
considerato reato di violenza contro la persona e la libertà
sessuale, che si configura quando non vi è e non vi può essere
il consenso della vittima. Con la presentazione di questa
proposta di legge, intendiamo porre l'attenzione sulla
normativa, del tutto inaccettabile sul piano etico e
giuridico, che regola l'incesto nel nostro Paese e proponiamo
l'abrogazione dell'articolo del codice penale a cui l'incesto
fa riferimento. Affidiamo alla riforma complessiva della
legislazione in materia di violenza sessuale,
una nuova rubricazione del reato con le conseguenti pene.
Nel presentare tale proposta non possiamo non fare
riferimento ai casi d'incesto su bambine e bambini, che
vengono scoperti sempre più numerosi e che si verificano non
solo in contesti familiari e sociali degradati ma anche
all'interno di famiglie provviste di cultura alta o
medio-alta. Facciamo riferimento agli inquietanti dati
fornitici dagli organi competenti. Secondo l'ISTAT, i reati di
violenza carnale contro i minori di anni 14, denunciati
all'autorità giudiziaria dalle sole Forze dell'ordine, sono
stati nel 1991, 135. Il recentissimo libro di Iaia Caputo
sull'incesto (dal titolo Mai devi dire) documenta come i
soggetti su cui vengono effettuati abusi sessuali, sono di età
che si abbassa di anno in anno. La drammaticità del fenomeno è
sotto gli occhi di tutti. Un Paese civile ha il dovere di
rispondervi mettendo in atto tutta una serie complessa di
interventi di prevenzione e dotandosi contemporaneamente di
una legislazione all'altezza della sensibilità maturata su
questo problema, considerato troppo a lungo - colpevolmente -
un tabù da rimuovere.
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