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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30001
DDL2475-0002
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La proposta di legge che
  riproduce il testo unificato elaborato nella XI legislatura in
  sede legislativa dalla II Commissione (Giustizia) della Camera
  dei deputati è il risultato di un articolato dibattito e nasce
  dalla consapevolezza che il problema della responsabilità
  disciplinare dei magistrati non può essere risolto con una
  mera elencazione di comportamenti chiaramente e visibilmente
  devianti, cui siano collegate precise sanzioni.
    Esso va iscritto in più ampio disegno riformatore rivolto
  ad assicurare al cittadino che egli si troverà di fronte ad un
  giudice o ad un pubblico ministero indipendenti e qualificati
  sotto il profilo della diligenza, della preparazione, della
  moralità e dell'equilibrio.
    Un più compiuto disegno riformatore, che tenda a migliorare
  la qualità dei magistrati, dovrà essere affrontato con
  separata iniziativa legislativa.  Attualmente il concorso
  nozionistico, con cui essi sono avviati alla professione
  giudiziaria, rappresenta se non l'unica certamente la più
  importante garanzia richiesta a presidio della qualità dei
  magistrati e dopo le leggi sulla progressione automatica, per
  tutto il periodo della permanenza in carriera.
    Non è solo con le sanzioni disciplinari, per quanto
  perfetto possa essere il nuovo sistema legislativo, che si
  migliora il servizio giustizia.  Di ciò occorre avere piena
  consapevolezza al fine di proseguire con coerenza la riforma
  dell'ordinamento giudiziario, promessa dalla VII disposizione
 
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  transitoria della Costituzione e pressoché inattuata.
    In altri Paesi a tradizione costituzionale analoga alla
  nostra ci si è resi conto più tempestivamente anche a livello
  legislativo ed istituzionale che alla crescita del potere
  della magistratura, a cominciare dal suo peso politico, deve
  corrispondere una crescita di responsabilizzazione, secondo
  una regola irrinunciabile per uno Stato che aspiri a rimanere
  nell'alveo della democrazia.  La via disciplinare è stata
  perseguita come via d'intreccio con altre, ritenendosi
  doveroso introdurre innovazioni in più direzioni: dal
  miglioramento della selezione dei giudici alla assicurazione
  di un loro continuo aggiornamento professionale, dalle misure
  volte ad assicurare la massima trasparenza e pubblicità non
  solo alle vicende processuali ma anche alle decisioni che
  riguardano il personale della magistratura, all'espulsione dei
  magistrati dagli incarichi extragiudiziari che comportino
  gratificazioni elargite da gruppi esterni alla magistratura e
  che perciò minano l'indipendenza del giudice e la sua immagine
  di imparzialità.
    La proposta di legge in esame si propone di andare oltre i
  confini della responsabilità disciplinare, per accogliere
  esigenze miranti a stimolare nella funzione giudiziaria non
  solo diligenza, laboriosità, riservatezza e correttezza, ma
  altresì quella imparzialità ed indipendenza che è al centro
  del disegno costituzionale.
    Nel merito, il testo della proposta di legge è diviso in
  tre capi.  Essi trattano dei punti essenziali della materia;
  modificando in parte la legislazione precedente e
  razionalizzando per altra parte il tessuto normativo
  attualmente vigente, sparso in varie leggi e privo di un filo
  conduttore unico.
    Il capo I comprende le disposizioni generali concernenti i
  doveri del magistrato, la fattispecie di illecito, le sanzioni
  irrogabili, la composizione dell'organo di giudizio
  disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa, le
  cadenze temporali del procedimento.
    Il capo II raggruppa le norme procedimentali,
  dall'esercizio dell'azione alla chiusura dell'istruttoria,
  dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con altri
  giudizi ai provvedimenti cautelari.
    Il capo III riguarda, infine, la materia delle
  incompatibilità del magistrato.
    Ci si augura una rapida approvazione della proposta di
  legge nella consapevolezza della necessità di varare in tempi
  celeri una normativa che non si limiti a prevedere e
  sanzionare comportamenti devianti, ma li colleghi ad una più
  attenta definizione del regime delle incompatibilità,
  garantendo in questo modo al cittadino strumenti più efficaci
  e moderni per controllare e migliorare la qualità dei suoi
  giudici, da affiancare a quelli che, si auspica in un futuro
  ben prossimo, verranno introdotti per misurare la
  professionalità iniziale e stimolarla lungo il corso della
  carriera.
 
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