| (Illeciti disciplinari nell'esercizio
delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano illegittimo danno a vantaggio di una
delle parti; l'omissione di denuncia di una causa di
incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del
dovere di imparzialità;
b) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei
testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività
giudiziaria di altro
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magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni
altra rilevante violazione del dovere di correttezza;
c) la violazione di legge determinata da grave
negligenza; il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consista nella sola affermazione
della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione
degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di
provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso
diritti personali o patrimoniali; la reiterata o grave
inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni
sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza
dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio,
se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti; ogni
altra rilevante violazione del dovere di diligenza;
d) il reiterato grave o ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la
redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente
dell'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente
di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi
reperibile quando esso sia imposto dalla legge o da
disposizione dell'organo competente; ogni altra violazione del
dovere di laboriosità;
e) i comportamenti che determinano la divulgazione
di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del
dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o,
quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari
definiti;
f) l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio
o del presidente di una sezione o di un collegio, della
comunicazione agli organi competenti di fatti che possono
costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da
parte del dirigente
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dell'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il
potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle
situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 26, 27 e
32 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 33 e 35;
l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di
una delle situazioni di cui agli articoli 32 e 33, nonché
della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 29.
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