| (Illeciti disciplinari al di fuori
delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi indebiti per sè o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a procedimento
penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
persona che a questi consta essere stata dichiarata
delinquente abituale o aver subìto più condanne per gravi
delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il
trattenere rapporti di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari non
consentiti dalla legge o senza la prescritta autorizzazione
dell'organo competente, lo svolgimento di attività
incompatibili con la funzione giudiziaria;
d) la pubblica manifestazione di consenso o
dissenso in ordine ad un procedimento in corso;
e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico tale
da compromettere la credibilità della funzione giudiziaria.
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