| (Illeciti disciplinari conseguenti al reato).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata
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sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale per delitto doloso o
preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena
detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto colposo alla pena di reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di
particolare gravità;
c) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale
alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per la modalità
di esecuzione, carattere di particolare gravità;
d) altri fatti costituenti reato idonei a
compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato
è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita.
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