| (Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianità;
d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare
un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due
anni;
f) la rimozione.
2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel
dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito
commesso.
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3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel
dispositivo della decisione.
4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per
un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente
spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un
quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico
della relativa qualifica.
5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un
incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta
per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli
conferite di ufficio altre funzioni non direttive,
corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il
magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni
direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla
condanna.
6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la
sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato
fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i
due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo.
7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di
servizio.
8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante
decreto del Presidente della Repubblica.
9. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla
sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura è trasmessa copia al Ministero di grazia e
giustizia.
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