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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30007
DDL2475-0008
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Sanzioni disciplinari). 
    1.  Le sanzioni disciplinari sono:
        a)  l'ammonimento;
        b)  la censura;
        c)  la perdita dell'anzianità;
        d)  l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare
  un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
        e)  la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due
  anni;
        f)  la rimozione.
    2.  L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel
  dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
  magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito
  commesso.
 
                               Pag. 7
 
    3.  La censura consiste in un biasimo formale espresso nel
  dispositivo della decisione.
    4.  La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per
  un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente
  spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un
  quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico
  della relativa qualifica.
    5.  La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un
  incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta
  per un periodo compreso tra sei mesi e due anni.  Se il
  magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli
  conferite di ufficio altre funzioni non direttive,
  corrispondenti alla sua qualifica.  Scontata la sanzione, il
  magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni
  direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla
  condanna.
    6.  La sospensione dalle funzioni comporta altresì la
  sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato
  fuori dal ruolo organico della magistratura.  Al magistrato
  sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i
  due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
  carattere continuativo.
    7.  La rimozione determina la cessazione del rapporto di
  servizio.
    8.  Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante
  decreto del Presidente della Repubblica.
    9.  Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla
  sezione disciplinare del Consiglio superiore della
  magistratura è trasmessa copia al Ministero di grazia e
  giustizia.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=021 PAGFIN=0007 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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