| (Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).
1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
censura:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti;
b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
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c) l'omissione, da parte dell'interessato, della
comunicazione al Consiglio superiore della magitratura della
sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui
all'articolo 32;
d) ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma
1, lettera b), primo periodo;
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;
m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera b);
n) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera d).
2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianità:
a) i comportamenti che violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti, se gravi;
b) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi indebiti, se abituale e grave.
3. E' punita con la sanzione della incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o di collaborazione direttiva
l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del
dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se
abituale o grave.
4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o
l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 27,
nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla
legge o non autorizzati.
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5. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva
non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata
sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o
per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della
sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.
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