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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30008
DDL2475-0009
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Sanzioni per determinati
                  illeciti disciplinari). 
    1.  Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
  censura:
        a)  i comportamenti che, violando i doveri di cui
  all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
  delle parti;
        b)  l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei
  casi previsti dalla legge;
 
                               Pag. 8
 
        c)  l'omissione, da parte dell'interessato, della
  comunicazione al Consiglio superiore della magitratura della
  sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui
  all'articolo 32;
        d)  ogni altra violazione del dovere di
  imparzialità;
        e)  i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma
  1, lettera  b),  primo periodo;
        f)  il perseguimento di fini diversi da quelli di
  giustizia;
        g)  il reiterato o grave ritardo nel compimento
  degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
        h)  la scarsa laboriosità, se abituale;
        i)  la grave o abituale violazione del dovere di
  riservatezza;
        l)  l'uso della qualità di magistrato al fine di
  conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;
        m)  i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma
  1, lettera  b);
        n)  i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma
  1, lettera  d).
    2.  Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
  dell'anzianità:
        a)  i comportamenti che violando i doveri di cui
  all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
  delle parti, se gravi;
        b)  l'uso della qualità di magistrato al fine di
  conseguire vantaggi indebiti, se abituale e grave.
    3.  E' punita con la sanzione della incapacità ad esercitare
  un incarico direttivo o di collaborazione direttiva
  l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del
  dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se
  abituale o grave.
    4.  Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
  sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o
  l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 27,
  nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla
  legge o non autorizzati.
 
                               Pag. 9
 
    5.  E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione
  perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
  condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva
  non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata
  sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o
  per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della
  sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=032 PAGFIN=0009 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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