| (Sanzione accessoria del trasferimento
ad altra sede o ad altro ufficio).
1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura può disporre il trasferimento del
magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la
condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
2. Il trasferimento è disposto quando ricorre una delle
violazioni previste dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge, dalla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 e dal comma 4
dell'articolo 6, ovvero quando è inflitta la sanzione della
sospensione dalle funzioni.
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