| (Termini).
1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è promossa entro
un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di
sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.
2. Entro un anno dall'inizio del procedimento, il
procuratore generale presso la Corte di cassazione deve
richiedere al Consiglio superiore della magistratura
l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare. Della richiesta del procuratore
generale deve essere data comunicazione all'incolpato. Entro
un anno dalla data della predetta comunicazione deve essere
pronunciata la sentenza della sezione disciplinare. Se la
sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso
per Cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza
disciplinare nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre
dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione
gli atti del procedimento.
3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è
sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione
penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più
soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere
ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in
giudizio o il decreto penale di condanna. Il corso dei
medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento
disciplinare viene sollevata questione di legittimità
costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno
in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale.
Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui
l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento
disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato
medesimo.
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