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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30011
DDL2475-0012
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 10 Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
                        (Termini). 
    1.  L'azione disciplinare è obbligatoria ed è promossa entro
  un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di
  sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.
    2.  Entro un anno dall'inizio del procedimento, il
  procuratore generale presso la Corte di cassazione deve
  richiedere al Consiglio superiore della magistratura
  l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti
  alla sezione disciplinare.  Della richiesta del procuratore
  generale deve essere data comunicazione all'incolpato.  Entro
  un anno dalla data della predetta comunicazione deve essere
  pronunciata la sentenza della sezione disciplinare.  Se la
  sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso
  per Cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza
  disciplinare nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre
  dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione
  gli atti del procedimento.
    3.  Il corso dei termini di cui al presente articolo è
  sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione
  penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più
  soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere
  ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in
  giudizio o il decreto penale di condanna.  Il corso dei
  medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento
  disciplinare viene sollevata questione di legittimità
  costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno
  in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale.
  Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui
  l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti
  specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento
  disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato
  medesimo.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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