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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30013
DDL2475-0014
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Esercizio dell'azione disciplinare e inizio
                    del procedimento). 
    1.  Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione
  disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore
  generale presso la Corte di cassazione.  Dell'iniziativa il
  Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della
  magistratura.
    2.  L'azione disciplinare può essere altresì promossa dal
  procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale
  ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al
  Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione
  sommaria dei fatti per i quali si procede.  Il Ministro, se
  ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri
  fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga
  facoltà compete al Ministro nel corso delle indagini.
    3.  Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
  giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al
  Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale
  presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il
  profilo disciplinare.  I presidenti di sezione e i presidenti
  di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i
  fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o
  del collegio che siano rilevanti sotto il profilo
  disciplinare.
    4.  La richiesta di indagini rivolta dal Ministro di grazia
  e giustizia al procuratore generale presso la Corte di
  cassazione o la comunicazione da quest'ultimo data al
  Consiglio superiore ai sensi del comma 2 determinano a tutti
  gli effetti l'inizio del procedimento.
    5.  Il procuratore generale presso la Corte di cassazione
  può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se
  l'azione è stata promossa dal Ministro di grazia e
  giustizia.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=004 PAGFIN=0011 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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