| (Esercizio dell'azione disciplinare e inizio
del procedimento).
1. Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione
disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore
generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il
Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura.
2. L'azione disciplinare può essere altresì promossa dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale
ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al
Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione
sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se
ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri
fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga
facoltà compete al Ministro nel corso delle indagini.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al
Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale
presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il
profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti
di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i
fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o
del collegio che siano rilevanti sotto il profilo
disciplinare.
4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro di grazia
e giustizia al procuratore generale presso la Corte di
cassazione o la comunicazione da quest'ultimo data al
Consiglio superiore ai sensi del comma 2 determinano a tutti
gli effetti l'inizio del procedimento.
5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione
può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se
l'azione è stata promossa dal Ministro di grazia e
giustizia.
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