| (Comunicazioni all'incolpato ed
atti di indagine).
1. Dell'inizio del procedimento deve essere data
comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che
gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da altro
magistrato come difensore, che può designare in qualunque
momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del
caso, da un consulente tecnico.
2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione
all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato,
sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando
non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine
di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da
quella della comunicazione del decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezion
fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri
coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei
periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti
si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del
codice penale.
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4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il
pubblico ministero può richiedere altro magistrato che precede
nel ruolo di anzianità quello sottoposto a procedimento
disciplinare e che svolge le sue funzioni nel distretto dove
l'atto deve essere compiuto.
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