| (Archiviazione).
1. Se il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore
generale presso la Corte di cassazione, a seguito della
notizia del fatto, non ritengono sussistenti i presupposti per
promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione
alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato. La sezione
disciplinare può, tuttavia, disporre entro novanta giorni
l'inizio del procedimento con richiesta di indagini al
procuratore generale.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore
generale presso la Corte di cassazione provvedono direttamente
all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che
non corrispondono da alcuno degli illeciti disciplinari di cui
agli articoli 2, 3 e 4 e ne danno notizia al Consiglio
superiore della magistratura. Alle segnalazioni in materia
disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della
magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli
uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al
comma 1.
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