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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30016
DDL2475-0017
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Archiviazione). 
    1.  Se il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore
  generale presso la Corte di cassazione, a seguito della
  notizia del fatto, non ritengono sussistenti i presupposti per
  promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione
  alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della
  magistratura con provvedimento motivato.  La sezione
  disciplinare può, tuttavia, disporre entro novanta giorni
  l'inizio del procedimento con richiesta di indagini al
  procuratore generale.
    2.  Il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore
  generale presso la Corte di cassazione provvedono direttamente
  all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che
  non corrispondono da alcuno degli illeciti disciplinari di cui
  agli articoli 2, 3 e 4 e ne danno notizia al Consiglio
  superiore della magistratura.  Alle segnalazioni in materia
  disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della
  magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli
  uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al
  comma 1.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=007 PAGFIN=0013 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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