| (Chiusura delle indagini).
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione,
al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la
fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione
disciplinare, chiede con provvedimento motivato di non farsi
luogo alla discussione orale. Negli altri casi formula le sue
richieste al presidente della sezione disciplinare e ne invia
copia al Ministro di grazia e giustizia.
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2. Il Ministro di grazia e giustizia può chiedere
l'integrazione o la modificazione della contestazione, cui
provvede il procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo
decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai
testimoni e ai periti.
4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al
pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di
questo ultimo se già designato.
5. Sulla richiesta di non farsi luogo alla discussione
orale la sezione disciplinare decide in camera di consiglio.
Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi
3 e 4.
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