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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30018
DDL2475-0019
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Discussione nel giudizio disciplinare
                       e decisione). 
    1.  Nella discussione orale un componente della sezione
  disciplinare, nominato dal presidente, fa la relazione.
    2.  Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge
  in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non
  riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se
  ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze
  di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con
  riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato
  occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di
  una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
    3.  La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio
  tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la
  lettura di rapporti dell'ispettorato generale del Ministero di
  grazia e giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti
  degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali
  nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può
  consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico
  ministero e dell'incolpato.  Si osservano, in quanto
 
                              Pag. 15
 
  compatibili, le norme del codice di procedura penale sul
  dibattimento, eccezion fatta per quelle che comportano
  l'esercizio di poteri esecutivi nei confronti dell'imputato,
  dei testimoni, periti e interpreti.  Ai testimoni, ai periti e
  agli interpreti si applicano le disposizioni di cui agli
  articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
    4.  La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo
  l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico
  ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere
  sentito per ultimo.  Il pubblico ministero non assiste alla
  deliberazione in camera di consiglio.
    5.  Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la
  sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
    6.  I motivi della decisione sono depositati nella
  segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni
  dalla deliberazione.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=017 PAGFIN=0015 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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