| (Discussione nel giudizio disciplinare
e decisione).
1. Nella discussione orale un componente della sezione
disciplinare, nominato dal presidente, fa la relazione.
2. Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge
in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non
riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se
ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze
di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con
riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato
occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di
una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio
tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la
lettura di rapporti dell'ispettorato generale del Ministero di
grazia e giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti
degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali
nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può
consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico
ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto
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compatibili, le norme del codice di procedura penale sul
dibattimento, eccezion fatta per quelle che comportano
l'esercizio di poteri esecutivi nei confronti dell'imputato,
dei testimoni, periti e interpreti. Ai testimoni, ai periti e
agli interpreti si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo
l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico
ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere
sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla
deliberazione in camera di consiglio.
5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la
sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
6. I motivi della decisione sono depositati nella
segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni
dalla deliberazione.
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