| (Sospensione cautelare necessaria).
1. La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo
stipendio e colloca
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fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato
sottoposto a procedimento penale ovvero ad indagini dal giorno
in cui è adottato contro di lui un provvedimento restrittivo
della libertà personale.
2. La sospensione cautelare permane sino alla sentenza di
non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla
sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve
essere revocata, anche dall'ufficio, dalla sezione
disciplinare, allorché il provvedimento restrittivo viene
revocato per carenza di sufficienti indizi di responsabilità;
la sospensione può essere revocata anche d'ufficio, negli
altri casi di revoca o di cessazione degli effetti del
provvedimento restrittivo.
3. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno
alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle
altre competenze di carattere continuativo, ai sensi
dell'articolo 5, comma 6.
4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle
altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte
per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza
irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di
non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.
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