| (Sospensione cautelare facoltativa).
1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,
con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere
ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che,
per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle
funzioni, il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore
generale presso la Corte di cassazione ne chiedono la
sospensione cautelare dalle funzioni anche prima dell'inizio
del procedimento disciplinare.
2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un
preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito
l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata
presentazione. Il magistrato soggetto
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al procedimento di sospensione cautelare può farsi assistere
da altro magistrato.
3. La sospensione può essere revocata dalla sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
4. La sospensione comporta il collocamento del magistrato
fuori dal ruolo organico della magistratura.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 6, e all'articolo 17, commi 3 e 4.
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