| (Ricorso per cassazione).
1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui
agli articoli 17 e 18 e contro le decisioni della sezione
disciplinare l'incolpato, il Ministro di grazia e giustizia e
il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono
proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme
previsti dal codice di procedura penale.
2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite penali,
entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.
3. Il ricorso sospende l'applicazione delle decisioni
impugnate, ma continuano ad avere effetto i provvedimenti di
sospensione del magistrato.
| |