| (Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento).
1. Il magistrato cautelarmente sospeso ha diritto ad essere
reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore,
qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia
pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima
occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli
disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad
ulteriore ufficio analogo a quello originariamente ricoperto,
con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.
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