| (Corresponsione degli arretrati al
magistrato sospeso).
1. Quando l'incolpato è, con decisione definitiva, assolto
o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità perpetua
o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di
collaborazione direttiva, dalla sospensione dalle funzioni e
dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione cautelare
eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello
stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le
somme già corrisposte per assegno alimentare.
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