| (Revisione).
1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni
divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una
sanzione disciplinare, quando:
a) i fatti posti a fondamento della decisione
risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione;
b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano
l'insussistenza dell'illecito;
c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione
della relativa sanzione sono stati determinati da falsità
ovvero da altro reato con sentenza irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali
da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore ovvero
che possa essere dichiarato il proscioglimento
dell'addebito.
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