| (Istanza di revisione).
1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale
è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte
o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo
congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per
mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di
inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei
mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata,
unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria
della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Nei casi previsti dall'articolo 22 comma 1, lettere
a) e c), all'istanza deve essere unita copia
autentica della sentenza penale.
4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di
grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte
di cassazione, alle condizioni e con le modalità di cui ai
commi 2 e 3.
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