| (Provvedimenti sull'istanza di revisione).
1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del
procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e
giustizia, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara
inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 22 e al comma 2 dell'articolo 23 o se risulta
manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al
giudizio di revisione, al quale si applicano le norme
stabilite per il procedimento disciplinare.
2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza
di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della
Corte di cassazione.
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