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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30030
DDL2475-0031
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i
  magistrati ordinari, militari, amministrativi e
                        contabili). 
    1.  I magistrati non possono assumere pubblici o privati
  impieghi.  Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato,
  ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento
  europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale,
  circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco,
  componente della giunta provinciale o comunale, alle
  condizioni e con i limiti stabiliti nei successivi commi.  I
  magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se
  non ordinate in albi professionali, né attività industriali,
  commerciali o comunque imprenditoriali fatta eccezione per le
  attività di insegnamento universitario e post-universitario
  ove autorizzato dal rispettivo organo di autogoverno e per la
  partecipazione gratuita ad organi ed enti con finalità
  culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza e di
  volontariato.
    2.  I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le
  giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore,
  deputato,
 
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  deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale,
  provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della
  provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali
  sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
  uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
  hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei
  tre anni antecedenti la data di accettazione della
  candidatura.  Non possono altresì essere eletti alle suddette
  cariche né essere nominati componenti di una giunta
  provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della
  candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.
    3.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel
  caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
    4.  I magistrati in servizio presso le giurisdizioni
  superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2
  solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della
  data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di
  scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette
  giorni dalla data del decreto di scioglimento, sempreché non
  si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano
  esercitato giurisdizione negli ultimi tre anni.  Non possono
  essere nominati componenti di una giunta provinciale o
  comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della
  nomina.
    5.  Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo
  unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
  dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
    6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
  nei confronti dei magistrati ordinari, militari,
  amministrativi e contabili.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=014 PAGFIN=0021 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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