| (Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i
magistrati ordinari, militari, amministrativi e
contabili).
1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati
impieghi. Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato,
ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento
europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale,
circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco,
componente della giunta provinciale o comunale, alle
condizioni e con i limiti stabiliti nei successivi commi. I
magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se
non ordinate in albi professionali, né attività industriali,
commerciali o comunque imprenditoriali fatta eccezione per le
attività di insegnamento universitario e post-universitario
ove autorizzato dal rispettivo organo di autogoverno e per la
partecipazione gratuita ad organi ed enti con finalità
culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza e di
volontariato.
2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore,
deputato,
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deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale,
provinciale, comunale o circoscrizionale, presidente della
provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali
sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei
tre anni antecedenti la data di accettazione della
candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette
cariche né essere nominati componenti di una giunta
provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della
candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel
caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
4. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni
superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2
solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della
data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di
scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette
giorni dalla data del decreto di scioglimento, sempreché non
si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano
esercitato giurisdizione negli ultimi tre anni. Non possono
essere nominati componenti di una giunta provinciale o
comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della
nomina.
5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
nei confronti dei magistrati ordinari, militari,
amministrativi e contabili.
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