| (Incompatibilità di funzioni per i
magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari).
1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono far parte
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di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né
possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in
cui è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero un'azienda o
un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolo
generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori
pubblici.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari non possono far parte di commissioni giudicatrici
d'esame e di concorso, fatta eccezione di quelle relative
all'accesso ed alla progressione nelle carriere di magistrati
ordinario, militare, amministrativo e contabile, nelle
carriere di avvocato e procuratore dello Stato ed in quelle
nell'amministrazione della Giustizia e nelle professioni di
avvocato e procuratore legale e di notaio.
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