| (Svolgimento di funzioni amministrative
da parte dei magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari).
1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo
loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non
possono esercitare funzioni amministrative non espressamente
consentite da norme di legge.
2. E' consentito l'esercizio di funzioni amministrative in
qualità di:
a) addetto al segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
b) addetto agli uffici legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
c) segretario generale o capo di Gabinetto presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
d) addetto alla Corte costituzionale;
e) componente degli uffici del Consiglio superiore
della magistratura;
f) componente dell'ufficio di gabinetto e
dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e
giustizia;
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g) addetto ad organismi internazionali per lo
svolgimento di attività connesse all'esercizio della
giurisdizione o alle competenze del Ministero di grazia e
giustizia;
h) addetto al Ministero di grazia e giustizia, nei
limiti di cui al comma 3.
3. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia sono
riservate ai magistrati ordinari le funzioni che incidono
direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o
sull'esercizio della funzione giurisdizionale.
4. Le funzioni amministrative sono equiparate a tutti gli
effetti a quelle giudiziarie e, in particolare, quelle
esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale
restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati
applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la
Corte di cassazione.
5. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le funzioni e i
posti che presso il Ministero di grazia e giustizia devono
essere assegnati a magistrati ordinari. Resta salvo quanto
disposto dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n.
395.
6. Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5 i magistrati in servizio
presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli
uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le
normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in
soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del
collocamento fuori ruolo.
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