Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30032
DDL2475-0033
Progetto di legge Camera n. 2475 - testo presentato - (DDL12-2475)
(suddiviso in 41 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C2475. TESTIPDL
...C2475.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2475 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Svolgimento di funzioni amministrative
              da parte dei magistrati ordinari,
          amministrativi, contabili e militari). 
    1.  Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo
  loro attribuite per la direzione degli uffici giudiziari, i
  magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non
  possono esercitare funzioni amministrative non espressamente
  consentite da norme di legge.
    2.  E' consentito l'esercizio di funzioni amministrative in
  qualità di:
        a)  addetto al segretariato generale della
  Presidenza della Repubblica;
        b)  addetto agli uffici legislativi della Presidenza
  del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
        c)  segretario generale o capo di Gabinetto presso
  la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
        d)  addetto alla Corte costituzionale;
        e)  componente degli uffici del Consiglio superiore
  della magistratura;
        f)  componente dell'ufficio di gabinetto e
  dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e
  giustizia;
 
                              Pag. 23
 
        g)  addetto ad organismi internazionali per lo
  svolgimento di attività connesse all'esercizio della
  giurisdizione o alle competenze del Ministero di grazia e
  giustizia;
        h)  addetto al Ministero di grazia e giustizia, nei
  limiti di cui al comma 3.
    3.  Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia sono
  riservate ai magistrati ordinari le funzioni che incidono
  direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o
  sull'esercizio della funzione giurisdizionale.
    4.  Le funzioni amministrative sono equiparate a tutti gli
  effetti a quelle giudiziarie e, in particolare, quelle
  esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale
  restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati
  applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la
  Corte di cassazione.
    5.  Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Presidente della
  Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le funzioni e i
  posti che presso il Ministero di grazia e giustizia devono
  essere assegnati a magistrati ordinari.  Resta salvo quanto
  disposto dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n.
  395.
    6.  Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
  del regolamento di cui al comma 5 i magistrati in servizio
  presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli
  uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le
  normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in
  soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati prima del
  collocamento fuori ruolo.
 
DATA=950503 FASCID=DDL12-2475 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2475 TOTPAG=0029 TOTDOC=0041 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=016 PAGFIN=0023 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=247500 00 FASCIDC=12DDL2475 SORTNAV=0247500 000 00000 ZZDDLC2475 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati