| (Disciplina degli incarichi consentiti).
1. Fatta eccezione per gli incarichi vietati ai sensi dei
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26, quelli che il magistrato può
svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari,
dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati
militari, amministrativi e contabili dai rispettivi organi di
autogoverno.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono comunque
avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono
tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni,
comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi
esigenze connesse all'incarico espletato.
3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere
autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi
almeno tre anni.
4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 28, il
magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento
fuori ruolo non può superare i cinque anni. Per esigenze di
servizio tale periodo può essere prolungato, per una sola
volta, per ulteriori due anni.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano con
riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata
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vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma
4, secondo periodo, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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